Donazione di terreni e immobili: i rischi e come tutelarsi

La Donazione è il contratto con il quale il donante trasferisce per spirito di liberalità un bene patrimoniale o un diritto ad altra persona detto donatario (art.769 c.c.).

Donare un bene offre numerosi vantaggi in quanto consente di cedere un immobile mentre si è ancora in vita, evitando eventuali disaccordi futuri in caso di successione, e di usufruire di benefici fiscali non indifferenti.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la Donazione una delle vie preferite dagli italiani, soprattutto tra familiari.

Tuttavia presenta molte criticità.

Rivendere un bene ricevuto in donazione, per esempio, può risultare abbastanza complesso a causa delle tutele previste dalla legge a favore degli eredi legittimari del donante.

Per questo motivo il mercato assicurativo mette a disposizione, di tutti coloro che desiderano intraprendere questa strada, la Polizza Donazione: uno strumento che protegge dai numerosi rischi della Donazione.

I rischi della Donazione 

Una volta morto il donante, infatti, se gli eredi hanno subito una lesione della loro quota di eredità possono avvalersi sul bene donato e avviare un’azione di riduzione.

Quest’ultima è disciplinata dall’art. 563 del codice civile e può entrare in gioco se si verificano determinate condizioni:

–          sono passati meno di 20 anni dalla trascrizione della donazione,

–          la revoca della donazione è passata in giudicato;

–          il patrimonio del donante non è sufficiente e la donazione lede la quota di legittima degli eredi.

Se l’azione di riduzione ha esito positivo comporta la reintegrazione della quota di legittima che, in parole semplici, si traduce nella restituzione del bene agli eredi legittimari.

Chi sono gli eredi legittimari

Si parla di legittimari in riferimento a quei soggetti verso cui la legge riserva una quota di eredità o un altro diritto nella successione. L’art. 536 c.c. definisce i legittimari: «…il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.» Inoltre chiarisce che: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 3. A favore dei discendenti (77 c.c.) dei figli legittimi o naturali [] la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.»

I diritti successori che la legge riserva ai legittimari non possono essere pregiudicati dalle disposizioni testamentarie e rappresentano un limite al principio generale della libertà di testamento, in quanto ai legittimari spetta in ogni caso la quota di legittima (art.457 c.c.). È dunque in questo ambito che, con riferimento ai legittimari, si parla di successione necessaria; gli artt. 537-564 c.c. disciplinano i criteri di imputazione della quota di riserva e della sua reintegrazione. 

Legittimazione attiva e passiva: le differenze 

A questo punto possiamo distinguere tra legittimari attivi e legittimari passivi.

Legittimazione attiva

Nel primo caso si fa riferimento all’azione che spetta al soggetto in quanto legittimario (e non erede), che gli viene attribuita non dalla successione ma dalla legge.

Sono legittimati attivi all’azione di riduzione gli eredi del legittimario e i suoi aventi causa. L’estensione è giustificata dal fatto che l’azione di riduzione ha natura patrimoniale ed è quindi cedibile e trasmissibile agli eredi e agli aventi causa.

Legittimazione passiva

La legittimazione passiva spetta invece ai beneficiari delle disposizioni da ridurre, nell’ordine indicato dalla legge, fino a che non viene raggiunto l’effetto della reintegrazione del legittimario nella quota di legittima.

Inizialmente vengono ridotte le disposizioni testamentarie, successivamente si procede con le donazioni seguendo il criterio cronologico. Rientrano tra i legittimari passivi anche gli eredi degli eredi, donatari o legatari beneficiari della disposizione riducibile; gli aventi causa da questi ultimi, invece, sono legittimari passivi solo dell’azione di restituzione.

Polizza Donazione: uno strumento per difendersi dai legittimari 

La Polizza Donazione tutela contro tutti i rischi della Donazione e dell’azione di riduzione da parte degli eredi.

Chi può stipularla?

Si tratta di un prodotto che si rivolge a tutti coloro che desiderano tutelare i propri e il proprio patrimonio:

–          il donante;

–          il donatario;

–          il terzo acquirente;

–          l’istituto di credito.